Dal 1 Settembre 2012 è
entrata in vigore l’Imposta di
soggiorno nel Comune di Bologna il
quale, dopo molti altri Comuni capoluogo, si è adeguato a quanto
previsto dalDecreto legislativo 23/2011.
Chi
pernotta a Bologna in strutture ricettive e non è residente nel Comune,
dovrà versare un piccolo contributo per il soggiorno che varia
a seconda delle seguenti fasce di prezzo relative
al costo a persona della camera:
§
fascia 1-30,99 €:
tariffa 1,00 € a persona per singolo pernottamento;
§
fascia 31-70,99 €:
tariffa 1,50 € a persona per singolo pernottamento;
§
fascia 71-120,99 €:
tariffa 2,50 € a persona per singolo pernottamento;
§
fascia oltre 121 €:
tariffa 4,00 € a persona per singolo pernottamento;
§
I minori
di 14 anni sono esenti dal
pagamento dell’imposta.
Il Comune di Bologna, nel rispetto delle
indicazioni legislative, destinerà i proventi dell’imposta di soggiorno
a progetti finalizzati alla promozione nazionale e internazionale della
destinazione “Bologna” .
Al
momento della partenza gli
ospiti delle strutture ricettive verseranno l’imposta al gestore che poi
è tenuto a rendicontare e riversare al Comune il relativo incasso.
Chi si rifiuta di versare l’imposta è
tenuto a sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva
un apposito modulo, che verrà trasmesso al Comune per i successivi
controlli finalizzati al recupero dell’imposta evasa; il rifiuto della
compilazione del suddetto modulo comporta, ai sensi dell’art. 4 comma 2
del regolamento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da € 51,65 ad € 500,00 prevista per la violazione di norme
regolamentari, con l’osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II
della L.689/81.
L’omesso, parziale o tardivo pagamento
dell’imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità
di cui all’art.1 commi 161 e seguenti del D.Lgs.296/06 e sanzionato con
irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta non
versata (art. 13 del D.Lgs 471/97).
Le spese di notifica dell’atto di
accertamento di cui al citato art.1 comma 161 D.Lgs.296/06 sono
quantificate dall’art.31 del Regolamento Comunale PG 1579/2012
(Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione) ed
addebitate nello stesso atto di accertamento.
In caso di contenzioso è competente la
Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.
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