Dal 1 Settembre 2012 è entrata in vigore l’Imposta di soggiorno nel Comune di Bologna il quale, dopo molti altri Comuni capoluogo, si è adeguato a quanto previsto dalDecreto legislativo 23/2011.

Chi pernotta a Bologna in strutture ricettive e non è residente nel Comune, dovrà versare un piccolo contributo per il soggiorno che varia a seconda delle seguenti fasce di prezzo relative al costo a persona della camera:

§        fascia 1-30,99 : tariffa 1,00 € a persona per singolo pernottamento;

§        fascia 31-70,99 : tariffa 1,50 € a persona per singolo pernottamento;

§        fascia 71-120,99 €: tariffa 2,50 € a persona per singolo pernottamento;

§        fascia oltre 121 €: tariffa 4,00 € a persona per singolo pernottamento;

§        I minori di 14 anni sono esenti dal pagamento dell’imposta.

Il Comune di Bologna, nel rispetto delle indicazioni legislative, destinerà i proventi dell’imposta di soggiorno a progetti finalizzati alla promozione nazionale e internazionale della destinazione “Bologna” .

Al momento della partenza gli ospiti delle strutture ricettive verseranno l’imposta al gestore che poi è tenuto a rendicontare e riversare al Comune il relativo incasso.

Chi si rifiuta di versare l’imposta è tenuto a sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva un apposito modulo, che verrà trasmesso al Comune per i successivi controlli finalizzati al recupero dell’imposta evasa; il rifiuto della compilazione del suddetto modulo comporta, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del regolamento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l’osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L.689/81.

L’omesso, parziale o tardivo pagamento dell’imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all’art.1 commi 161 e seguenti del D.Lgs.296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta non versata (art. 13 del D.Lgs 471/97).

Le spese di notifica dell’atto di accertamento di cui al citato art.1 comma 161 D.Lgs.296/06 sono quantificate dall’art.31 del Regolamento Comunale PG 1579/2012 (Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione) ed addebitate nello stesso atto di accertamento.

In caso di contenzioso è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

 

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